peste suina in Emilia Romagna:
appello della Regione Emilia-Romagna rivolto ai cittadini per evitare la diffusione della peste suina.
La Regione ricorda che la peste suina non rappresenta un pericolo sanitario per le persone e che i salumi si possono mangiare senza alcun pericolo a riguardo, occorre però contrastare l’epidemia per i gravissimi danni che arreca al settore zootecnico.
alcune regole fondamentali:
Facendo attività in ambiente, nei boschi o in campagna, per funghi o a caccia, se ti imbatti in una carcassa di cinghiale (quindi un cinghiale morto o resti di ossa), contattare immediatamente i servizi Veterinari dell’Azienda unità sanitaria locale, al numero unico regionale 051.609.2124. Se puoi memorizza la tua posizione geografica sul cellulare e scatta una foto.
Non abbandonare nell’ambiente avanzi o rifiuti alimentari specialmente se contenenti carni di suino o cinghiale o salumi (possono essere veicolo di infezione per gli altri animali).
Quando rientri da attività in un’area che potrebbe essere contaminata, cambiati le scarpe e riponile in un sacchetto prima di pulirle, perché le malattie non rispettano le frontiere. Usa disinfettanti per le mani, le scarpe, gomme di bicicletta e pneumatici in modo da non diffondere la malattia.
DISINFETTARE è buona cosa quando si esce dal bosco: un disinfettante efficace e molto economico è l'ipoclorito di sodio. In commercio si trova spesso come soluzione 5% (la classica candeggina) da diluire 1:10 con acqua (es. 100 ml di candeggina in 1 litro di acqua). Tutti i disinfettanti a base di ipoclorito di sodio sono abbastanza efficaci (come l’Amuchina ad esempio)
la peste suina africana (PSA) è una malattia virale (un virus della famiglia Asfaviridae) che colpisce maiali e cinghiali.
Non si tratta di una zoonosi, quindi non infettiva per l’uomo, ma causa gravissime perdite economiche nel settore suinicolo. Provoca alta mortalità degli animali ed obbliga a restrizioni commerciali per la filiera del suino e dei suoi prodotti, con restrizioni anche per le attività umane nei boschi infetti.
aggiornamento SETTEMBRE 2024 - regione Emilia Romagna:
Fonte: Regione Emilia Romagna
Misure di Eradicazione e Controllo
Peste Suina Africana
Comuni compresi nelle zone di restrizione I e II
Misure previste per le attività all’aperto nelle aree di restrizione
Principale normativa relativa a misure di controllo per la peste suina africana
(zone di restrizione e zone libere)
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Comuni compresi nelle zone di restrizione I e II
A seguito di casi di peste suina africana vengono istituite delle zone di restrizione sancite dalla Commissione Europea con un apposito Regolamento che aggiorna l’elenco dei comuni compresi al loro interno. In funzione del livello di rischio e, conseguentemente, del livello di severità delle restrizioni che vengono applicate, le zone sono denominate, in ordine di rischio crescente, di tipo I, II, III.
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Zona di restrizione di tipo I
È una zona in cui non sono ancora stati riscontrati casi di peste suina africana ma che si trova al confine con la zona in cui invece sono stati confermati uno o più casi.
Zona di restrizione di tipo II
È una zona in cui sono stati riscontrati casi di peste suina africana in cinghiali selvatici.
Zona di restrizione di tipo III
È una zona in cui sono stati riscontrati casi di peste suina africana nei suini domestici.
Comuni dell’Emilia-Romagna compresi nelle zone di restrizione
(ultimo aggiornamento Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2160 della Commissione del 9 agosto 2024 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana)
TIPO PROVINCIA COMUNI
I PC
Besenzone, Caorso, Cortemaggiore, San Pietro in Cerro, Monticelli d’Ongina, Villanova sull’Arda
I PR
Busseto, Corniglio, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Palanzano, Parma, San Secondo Parmense, Soragna, Traversetolo, Tizzano Val Parma
II PC
Vernasca, Ottone, Zerba, Cerignale, Corte Brugnatella, Ferriere, Agazzano, Bobbio, Coli, Farini, Gazzola, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro, Travo, Alta Val Tidone, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Morfasso, Podenzano, Rottofreno, Sarmato, Ziano Piacentino, Calendasco, Castell'Arquato, Alseno, Fiorenzuola D'Arda, Pontenure, Cadeo, Piacenza
II PR
Sala Baganza, Fornovo di Taro, Terenzo, Collecchio, Solignano, Varano de' Melegari, Noceto, Medesano, Felino, Salsomaggiore Terme, Pellegrino Parmense, Calestano, Bore, Tornolo, Bedonia, Compiano, Albareto, Bardi, Borgo Val di Taro, Varsi, Valmozzola, Berceto
III PC
Bettola, Carpaneto Piacentino, Gropparello, Lugagnano Val D'Arda, Podenzano, Ponte Dell'Olio, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Vigolzone
Misure previste per le attività all’aperto nelle aree di restrizione
e misure in vigore nelle zone di restrizione di tipo I e II sono state stabilite con ordinanza del Commissareio straordinario alla PSA n. 2/2024.
In entrambe le zone di restrizione, come anche in tutto il territorio nazionale, chiunque rinvenga esemplari di cinghiali selvatici morti o moribondi deve segnalarlo immediatamente al servizio veterinario della AUSL territorialmente competente e deve astenersi dal toccare, manipolare o spostare l’animale, salvo diversa indicazione dell’AUSL stessa. Per la segnalazione, la Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione un numero unico regionale 051 6092124.
L’attività venatoria e l’attività di controllo della fauna, sia in zona di restrizione I che in zona di restrizione II, devono svolgersi nel rispetto delle misure di biosicurezza conformi all'allegato I dell'ordinanza del Commissario alla PSA n. 2/2024.
In zona di restrizione II è vietata l’attività venatoria al cinghiale e l’attività venatoria nei confronti di altre specie è soggetta a limitazioni riportate nell’articolo 3 dell’ordinanza stessa.
Le altre attività all'aperto non hanno limitazioni in zona di restrizione I.
In zona di restrizione II, invece, tutte le attività all'aperto devono essere svolte nel rispetto delle misure di biosicurezza riportate nell'allegato II dell'ordinanza Commissario straordinario alla PSA n. 2/2024. Quelle che prevedono un numero di partecipanti superiore a 20 richiedono l'acquisizione di specifica deroga, come previsto dall'articolo 3, punto 1. lettera a), punto Xi, della citata odinanza commissariale.
Principale normativa relativa a misure di controllo per la peste suina africana (zone di restrizione e zone libere)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e ss.mm.ii
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1424 della Commissione del 21 maggi 2024
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate
Legge 7 aprile 2022, n. 29 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)
Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romanga n. 16 del 08/02/2024
AGGIORNAMENTO 29 AGOSTO 2024
MINISTERO DELLA SALUTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANAORDINANZA 29 agosto 2024 Peste suina africana: misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 3/2024). (24A04556) (GU Serie Generale n.203 del 30-08-2024)
L’ORDINANZA E’ RELATIVA AGLI ALLEVAMENTI
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/08/30/24A04556/SG